IL RETTORE

  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del
Ministero  dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica
ed in particolare gli articoli 6 e 16;
  Visto  il  decreto  rettorale 18 febbraio 1992, n. 927, costitutivo
del  senato  accademico  integrato  ai sensi e per gli effetti di cui
all'art.  16, comma 2, della citata legge, rettificato con successivi
decreti  rettorali  contenenti  alcune  sostituzioni  nell'ambito  di
diverse componenti;
  Visto  lo  statuto dell'Universita' degli studi di Cagliari emanato
con  decreto  rettorale  n.  501  del  18 dicembre  1995 e successive
modificazioni;
  Viste  le  delibere del senato accademico in composizione allargata
del  21 luglio  2005,  27 luglio  2005  e  22 settembre  2005  che ha
approvato alcune modifiche dello statuto dell'Universita' degli studi
di Cagliari;
  Vista la delibera del consiglio di amministrazione del 29 settembre
2005  che  ha  espresso parere favorevole relativamente alle predette
modifiche;
  Vista  la nota rettorale n. 12797 dell'11 ottobre 2005 con la quale
sono  state  trasmesse  al  M.I.U.R.,  per il prescritto controllo di
legittimita'  e di merito ai sensi della legge 9 maggio 1989, n. 168,
le modifiche dello statuto di Ateneo;
  Vista  la  nota  ministeriale  n.  3997 del 28 ottobre 2005, con la
quale  il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca,
esercitato  il  succitato  controllo  di legittimita' e di merito, ha
comunicato  che  in  relazione  al testo di modifiche proposto non vi
sono osservazioni da formulare;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  I sottoelencati articoli dello statuto dell'Universita' degli studi
di  Cagliari  sono  modificati  cosi'  come  indicati  nel  prospetto
sottoriportato:
    e'  approvata  la  modifica dell'art. 12, commi 2 e 3, lettera d)
che, pertanto, viene riformulato come segue:
  «Art.  12  (Rettore). - 2. Il rettore e' eletto tra i professori di
ruolo  di  prima  fascia  a  tempo  pieno.  Dura  in  carica tre anni
accademici   e   non  e'  eleggibile  per  piu'  di  quattro  mandati
consecutivi.
  3. L'elettorato attivo per l'elezione del rettore spetta:
    (omissis);
    d) ai  componenti  del  consiglio degli studenti ed agli studenti
eletti come rappresentanti nei consigli di facolta'.»;
    e'  approvata  la  modifica dell'art. 73, comma 7, che, pertanto,
viene riformulato come segue:
  «Art.   73   (Funzionamento   degli   organi   collegiali).  7.  Le
convocazioni,   l'ordine   del  giorno  ed  i  verbali  degli  organi
collegiali  sono  resi  pubblici  mediante inserimento in un sito web
dell'Ateneo ad accesso libero.».